CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(Vienna, 8 novembre 1968)
(Come modificato il 1 maggio 1971)


  Capitolo I. Disposizioni generali
  Capitolo II. Regole della strada
  Capitolo III. Condizioni per l'ammissione ai veicoli a motore di traffico internazionale e dei rimorchi
  Capo IV. Conducenti di veicoli a motore
  Capitolo V. Condizioni per l'ammissione di biciclette e ciclomotori in circolazione internazionale
  Capitolo VI. Disposizioni finali

Applicazioni

  Parti contraenti, desiderosi di agevolare il traffico internazionale su strada e per aumentare la sicurezza stradale attraverso l'adozione di norme di circolazione uniforme, hanno convenuto quanto segue:

CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(Vienna, 8 novembre 1968)
(Come modificato il 1 maggio 1971)

CAPITOLO IV

Conducenti di autoveicoli

ARTICOLO 10

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata in modo da impedire qualsiasi Parte contraente di adottare coerenti con la Carta delle Nazioni Unite (995_010) e limitato alla situazione delle misure che ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna e interna.

ARTICOLO 41 Validità dei permessi di guida

1. Le parti contraenti si riconoscono:

a) Ogni conducente interno della licenza, redatta nella loro lingua nazionale o in una delle loro lingue nazionali, o, se non redatti in tale lingua, accompagnata da una traduzione certificata;

b) I conducenti di licenza nazionale di conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente convenzione, e

c) licenza conforme alle disposizioni della presente Convenzione, come validi nel suo territorio per la guida, la categoria di veicoli Ogni guida internazionale, per controllare il rilascio, a condizione che il permesso è valido e che era stato rilasciato da un'altra Parte contraente o suddivisione delle stesse o di edineniem autorizzata dalla parte contraente o suddivisione della stessa. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai driver discente patente di guida.
3. Le parti contraenti si impegnano ad adottare misure necessarie per garantire che la guida nazionali e internazionali di autorizzazione di cui alle lettere "a", "b", e "c" del paragrafo 1 del presente articolo non può essere rilasciato per il territorio senza una ragionevole garanzia della capacità del conducente di operare un veicolo e sua disponibilità fisica.

5. Un permesso di guida internazionale può essere rilasciata solo sulla base della patente di guida nazionale rilasciata soggetti ai requisiti minimi stabiliti dalla presente Convenzione. patente di guida internazionale scade alla scadenza del numero di patente di guida nazionali, che sono iscritti in un permesso di guida internazionale.

6. Questo articolo non obbliga le parti contraenti:

a) riconoscere la validità delle patenti di guida nazionali o internazionali rilasciati nel territorio di un'altra Parte contraente a persone che erano nel loro territorio di residenza abituale al momento del rilascio del permesso, o che hanno avuto la loro residenza abituale nel suo territorio dopo il rilascio;

b) riconoscere la validità delle patenti di guida di cui sopra, rilasciate a conducenti la cui normale residenza al momento del rilascio non è stata sul territorio in cui sono stati rilasciati o che hanno trasferito la loro residenza dopo il rilascio di certificati in un altro territorio.
Articolo 42 Sospensione della patente

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come impedimento per le Parti contraenti o loro parti costitutive a vietare i driver con nazionali o internazionali patente per guidare una macchina se è evidente e dimostrato che la sua condizione è tale che egli non può guidare un veicolo senza compromettere per il traffico, o se è stato privato del diritto di guidare nello Stato in cui ha la residenza abituale.

ARTICOLO 43 Disposizioni transitorie

Guida internazionale consente, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Ginevra il 19 settembre 1949, e rilasciato entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 47 della presente Convenzione, sarà l'applicazione degli articoli 41 e 42 della presente convenzione costituire una guida internazionale permessi di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 53

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da impedire qualsiasi Parte contraente di adottare coerenti con la Carta delle Nazioni Unite e limitato alla situazione delle misure che ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Traffico su 8 Novembre 1968 *
* Emendamenti proposti il 28 settembre, 2004.

I paragrafi 2-7
Modificare il testo attuale di questi paragrafi come segue:
2. a) Le parti contraenti si riconoscono:
i) di licenza conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente convenzione Qualsiasi pilota nazionale's;
ii) la licenza conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente convenzione, a condizione che sia presentato con licenza valida nel suo territorio per il controllo del veicolo, le categorie di veicoli, i permessi del conducente nazionale corrispondente sia qualche guida internazionale, a condizione che i permessi sono validi e che sono stati rilasciati da un altro contraente% D

? 0 Yuscheysya parte o suddivisione della stessa o associazione debitamente autorizzata da altre parti contraenti;
b) la patente di guida rilasciata da una Parte contraente sono riconosciute sul territorio di un'altra parte fino al momento in cui questo territorio è la residenza abituale del titolare;
c) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai driver discente patente di guida.
3. La legislazione nazionale può limitare la validità della patente di guida nazionale. Validità della patente di guida internazionale è limitata alla data di scadenza della patente di guida nazionale o la data di scadenza di non più di uno, tre, cinque o dieci anni dalla data di rilascio del permesso di guida internazionale, a seconda se anteriore.
5. Un permesso di guida internazionale può essere rilasciata solo sulla base della patente di guida nazionale rilasciata soggetti ai requisiti minimi stabiliti dalla presente Convenzione. Un permesso di guida internazionale è rilasciato solo dalla parte contraente nel cui territorio il titolare ha la residenza abituale, il rilascio dei permesso di guida o di riconoscere la guida nazionali di soggiorno rilasciato da un'altra parte contraente, non è valida sul territorio.

Articolo 43 (Disposizioni transitorie)

2. Le parti contraenti rilasciano permessi internazionali di guida in conformità con la nuova versione dell'allegato 7, entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore. permesso di guida internazionale rilasciato in conformità con le disposizioni precedenti articoli 41, 43 e dell'allegato 7 della convenzione entro la fine di questo periodo resta valido per le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 41. "